La Corte Federale ha accolto il ricorso giallorossi, ecco perché
ROMA SQUALIFICA STROOTMAN RICORSO / Niente squalifica per Kevin Strootman: la news Roma più importante del giorno è sicuramente la decisione della Corte Federale ci accogliere il ricorso presentato dalla società giallorossa e cancellare le due giornate di stop che il giudice sportivo aveva inflitto al centrocampista olandese dopo il derby con la Lazio. Nel dibattito calcistico degli ultimi giorni meno spazio per il calciomercato e riflettori puntati sul caso Cataldi-Strootman. Un episodio per il quale il giudice sportivo ha punito Strootman “in applicazione dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell'applicazione della Prova Televisiva, 'l'evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario”. Immediato il ricorso della Roma che oggi è stato discusso e accolto dalla Corte di appello federale.
Ricorso squalifica Strootman: perché è stato accetto
Le motivazioni del sì al ricorso della Roma sono illustrate nel comunicato con il quale la Figc ha ufficializzato la decisione. La difesa giallorossa ha puntato sull'inapplicabilità della prova tv per la mancanza del requisito numero 2 per il quale l'episodio oggetto della sanzione deve non essere stato “visto dall'arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo”; inoltre la società capitolina ha puntato anche sull'irritualità della procedura ed infondatezza della sanzione. In particolare si legge sul comunicato “la reclamante sostiene che non è possibile introdurre 'un margine di interpretazione' del fatto accaduto e visto dal Direttore di Gara”.
Esaminati gli atti la Corte Federale ha deciso di accogliere il ricorso in quanto “la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest'ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come 'uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi'. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio”.
B.D.S.




















