Ieri il Ministero dell’Interno ha posto il divieto di trasferta ai tifosi interisti fino al 23 marzo. E la Digos ha arrestato quello che sarebbe il responsabile del lancio del petardo
Qualche istante fa sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo sulla 23esima giornata di Serie A. L’attesa era tutta per il ‘caso’ Audero, nel secondo tempo di Cremonese-Inter stordito dal lancio di un petardo dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri.
Ieri la Digos ha arrestato quello che sarebbe il responsabile, ovvero un 19enne facente parte del gruppo Viking e cioè della Curva interista.

Il Giudice sportivo è stato più clemente del Ministero dell’Interno, che ha posto il divieto di trasferta fino al 23 marzo fatta eccezione per il derby col Milan.
Multa e diffida all’Inter per il caso Audero: le motivazioni del Giudice sportivo
All’Inter ha inflitto una multa da 50mila euro, stessa cifra di casi analoghi, più una diffida specifica “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni).
In particolare al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti.

Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa.
Al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati – conclude il Giudice sportivo – Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS!”.




















